ECOBONUS 110%
Gli eroi dell'Ecobonus
Ecobonus e Sismabonus.
Pensiamo a tutto noi!
Con il decreto Rilancio del 19 maggio, emanato dal Governo Conte, sono stati valorizzati ancora di più due importanti sistemi fiscali per la riqualificazione degli immobili: l’Ecobonus e il Sismabonus, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, definendo l’utilizzo delle detrazioni fiscali al 110%.
1500
+
kW di fotovoltaico installati
800
+
kW di accumulo installati
350
+
Sistemi ibridi installati
#ECOEROIDELBONUS
Quali sono gli interventi previsti?





a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati: – a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), o – a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o – a microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro. Sia per gli interventi di cui alla lettera b) che alla lettera c), l’incentivo rinforzato è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico diversi dai precedenti di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c). La realizzazione dei predetti interventi trainanti di cui alle lettere a), b) e c) permette di aumentare al 110% anche la detrazione per l’installazione di colonnine elettriche negli edifici per la ricarica delle auto di cui all’articolo 16-ter del D.L. 63/2013 (istituita dalla Legge di Bilancio 2019). Per ottenere la maxi-detrazione del 110% devono essere rispettate alcune condizioni. Prima di tutto gli interventi dovranno essere volti ad assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche. Laddove si attesta che questo non sia possibile (attraverso l’attestato di prestazione energetica AVE) è sufficiente anche il conseguimento della classe energetica più alta.
SISMABONUS
Super Sismabonus del 110%

Il decreto Rilancio aumenta al 110% anche la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici.
Impianti fotovoltaici
La realizzazione di interventi trainanti che danno diritto al super ecobonus e gli interventi di miglioramento sismico permettono di aumentare al 110% la detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis del TUIR per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale. La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è applicabile anche alle spese per l’acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare ai pannelli fotovoltaici.